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NUOVE NORME
LEGISLATIVE
CORSI
Le normative in elenco sono il riassunto, delle nuove
disposizioni di legge, redatto dal Consigliere della Associazione Panificatori Bresciani
"Mauro Marini"
per ulteriori chiarimenti " MAURO MARINI"
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Art.
1
Pane
parzialmente cotto
1. ai fini
dellapplicazione dellarticolo 14, comma 4, della legge 4luglio 1967, n° 580,
come modificato dallarticolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n° 146, il pane
ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non
surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco
e in imballaggi preconfezionati riportanti oltre alle indicazioni previste dal decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n° 109 anche le seguenti:
- "ottenuto da pane parzialmente
cotto surgelato" in caso di provenienza da prodotto surgelato;
- "ottenuto da pane parzialmente
cotto"in caso di provenienza da prodotto non surgelato né congelato .
2. Ove le
operazioni di completamento della cottura e di preconfezionamento del pane non possano
avvenire in aree separate da quelle di vendita del prodotto, dette operazioni possono
avvenire, fatte salve comunque le norme igenico-sanitarie, anche nella stessa area di
vendita e la specifica dicitura di cui al comma 1 deve figurare altresì su un cartello
esposto in modo chiaramente visibile al consumatore nellarea di vendita.

Art.
2
Denominazione
di vendita specifiche
- il pane ottenuto dalla miscelazione
di diversi tipi di sfarinati è denominato "pane al" seguito dal nome dello
sfarinato caratterizzante utilizzato; gli sfarinati utilizzati figurano nellelenco
degli ingredienti.

Art.
3
Aggiunte
- nella produzione del pane è
consentito limpiego in aggiunta agli ingredienti previsti dallarticolo 14
della legge 4 luglio 1967 n° 580 delle seguenti sostanze:
- farine di cereali maltati;
- estratti di malto;
- alfa e beta amilasi ed altri enzimi
naturalmente presenti negli sfarinati utilizzati;
- paste acide essiccate, purché
prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti dagli articoli 14 e 21 della legge 4
luglio 1967, n° 580. In questo ultimo caso le paste acide essiccate possono essere usate
solo per la preparazione del pane di cui allarticolo 21;
- farine pregelatinizzate di
frumento;
- glutine;
- amidi alimentari
- zuccheri
- Gli estratti di malto e gli
zuccheri sono impiegati in quantità inferiori a quelle previste dallarticolo 4.

Art.
4
Ingredienti
particolari
- Quando nella produzione del pane
sono impiegati, oltre a quelli previsti dallarticolo 14 della legge 4 luglio 1967,
n° 580, e dallarticolo 3, altri ingredienti alimentari, la denominazione di vendita
deve essere completata dalla menzione dellingrediente utilizzato e, nel caso di più
ingredienti, di quello o quelli caratterizzanti.
- Il pane con aggiunta di sostanze
grasse deve contenere non meno del tre per cento di materia grassa totale riferito alla
sostanza secca.
- Il pane con aggiunta di malto deve
contenere non meno del 4 per cento di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferiti
alla sostanza secca.
- Il pane con aggiunta di zuccheri
deve contenere non meno del 2 per cento di zuccheri riduttori riferito a sostanza secca.
- Le disposizioni del presente
articolo si applicano al pane di cui allarticolo 21 della legge 4 luglio 1967, n°
580.
- Lo strutto commestibile, ottenuto
dai tessuti adiposi del suino, è designato con la sola parola strutto.
- Il pane di cui al comma 1, venduto
allo stato sfuso deve essere tenuto, nei locali di vendita, in scaffali separati

Art.
5
Umidità
- ai pani ottenuti con sfarinati
alimentari diversi da quelli di grano o miscelati con questi ultimi, nonché ai pani
ottenuti con laggiunta di ingredienti di cui allarticolo 4, si applicano le
percentuali di umidità di cui allarticolo 16. Primo e secondo comma, della legge 4
luglio 1967, n° 580 aumentate del 10 per cento.
- In deroga a quanto previsto dal
comma 1 è consentito per il pane di segale, indipendentemente dalla pezzatura, un tenore
di umidità non superiore al 44 per cento.

Art.
6
Grissini
- è denominato grissino il pane a
forma di bastoncino, ottenuto dalla cottura di una pasta lievitata, preparata con gli
sfarinati di frumento utilizzabili nella panificazione, acqua e lievito, con o senza sale
alimentare.
- Alla produzione di grissini si
applicano le stesse disposizioni previste per il pane dal presente regolamento e dalla
legge 4 luglio 1967, n° 580.

Art.
7
Trasporto del
pane
- in deroga a quanto previsto
allarticolo 16, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n°109, nelle fasi
di consegna del pane agli esercizi commerciali, lelenco degli ingredienti dei
diversi tipi di pane viene fornito in occasione della prima consegna e ogni volta che ne
venga variata la composizione.

Art.
8
Lievito
- il lievito impiegabile nella
panificazione deve essere costituito da cellule in massima parte viventi con adeguato
potere fermentativo, con umidità non superiore al 75 per cento e con ceneri non superiori
all8 per cento riferito alla sostanza secca.
- La crema di lievito impiegabile
nella panificazione deve essere costituita da cellule in massima parte viventi con
adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore all80 per cento e con
ceneri non superiori all8 per cento riferito alla sostanza secca.

Art.
9
Mutuo
riconoscimento
- Le disposizioni del presente
regolamento, nonché quelle previste dalla legge 4 luglio 1967, n° 580, non si applicano
al pane legalmente prodotto o commercializzato negli Stati membri dellUnione Europea
ed a quello originario dei Paesi contraenti dellAccordo sullo spazio economico,
introdotto e posto in vendita sul territorio nazionale.

Art.
10
Abrogazioni
- dallentrata in vigore del
presente regolamento cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:
- gli articoli 18, comma primo, 19,
20, 22, 24, commi terzo e quarto, 25, comma secondo, 37 e 38 della legge 4 luglio 1967,
n° 580;
- larticolo 31 del regio
decreto-legge 15 ottobre 1925, n° 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n° 562;
- larticolo 124 del regio
decreto 3 agosto 1980, n° 7045

Art.
11
Norme
transitorie
- Per centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento è consentita lutilizzazione di
etichette ed imballaggi non conformi, purché conformi alle disposizioni della legge 4
luglio 1967, n° 580, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n° 109. Il presente
decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare..

Aliquote
I,V.A.
La normativa in
vigore sullIVA ( L. 410/97) prevede che laliquota del 4% è da applicarsi
oltre che al pane di cui all articolo 14 della legge 580/67 contenente farina,
acqua, lievito e sale, anche ai cosiddetti pani speciali "
.. contenenti
ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 580/67, senza aggiunta di
zuccheri, miele, uova o formaggio". Il DPR 502/98, prevedendo labrogazione
dellarticolo 20 della legge 580/67, che individua le sostanze tassativamente ammesse
nella produzione dei cosiddetti pani speciali e introducendo la possibilità sancita
dallarticolo 4 di preparare il pane, oltre che con gli ingredienti previsti
dallarticolo 14 della legge 580/67 con qualsiasi altra sostanza alimentare, apporta
una modifica sostanziale alla citata legge ( titolo III 580/67) che la norma sullIVA
richiama espressamente, e pone il problema circa lindividuazione dei pani ai quali
continuare ad applicare laliquota IVA del 4%.
Mentre rimane
fuori discussione che laliquota da applicarsi al pane di cui allarticolo 14
580/67 rimanga al 4%, il problema dellapplicazione I.V.A. si pone per i pani
approntati con lutilizzo di altri ingredienti. A seguito di nostre ripetute
richieste di chiarimento sullargomento, il Ministero delle Finanze sembra
intenzionato a fornire una interpretazione secondo la quale si debba continuare ad
applicare laliquota del 4% per tutti i tipi di pane previsti dalla 580/67 ( ex art.
20), resterebbero fuori il pane con aggiunte di zuccheri, miele, uova, formaggio. Alla
luce di quanto esposto, nonostante limpossibilità di dare certezza interpretativa
assoluta, fino allemanazione della circolare da parte del Ministero delle Finanze e
fermo restando la facoltà di applicare laliquota IVA del 10% al pane fino ad oggi
definiti speciali, si ritiene ragionevole e legittimo continuare ad applicare
laliquota del4% al pane comune ed al pane speciale contenente gli ingredienti
previsti dallex articolo 20 della legge 580/67.

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