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Nuove Norme in Materia di Lavorazione
Dpr. del 30 Novembre1998 n° 502
Le Modifiche alla Legge del 4 Luglio 1967, n° 580
Associazione
Panificatori, Panificatori-Pasticcieri
Della
provincia di Brescia
HOMEPAGE
Definizioni:
(art.14 Legge 580/67 art.3 DPR 502/98)
E' il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta
convenientemente lievitata, preparata con:
(farina di grano tenero,
farina di grano duro semola/semolato farina integrale)
acqua
lievito
con o senza aggiunta di sale comune (cloruro sodico)
cui è possibile aggiungere
Pane
(art.14 Legge 580/67 art.3 DPR 502/98)
- farine di cereali maltati
- estratti di malto (meno del 4%
di zuccheri
riduttori espressi in maltosio riferiti alla sostanza secca)
alfa e beta amilasi ed altri enzimi naturalmente presenti negli sfarinati utilizzati
paste acide essiccate (solo con gli ingredienti di cui agli artt.14 e 21 Legge 580/67)
farine pregelatinizzate di frumento
glutine
amidi alimentari
zuccheri (meno del 2% di zuccheri
riduttori riferito alla sostanza secca)
TORNA
A DEFINIZIONI
Ingredienti previsti dagli artt.14-21 Legge 580/67
art.14 |
art.21 |
sfarinati di grano
(tenero, duro, integrale) |
farina di avena |
acqua |
farina di mais |
lievito |
farina di miglio |
sale comune (cloruro
sodico) |
farina di orzo |
|
farina di riso |
|
farina di segale |
Pane
(artt.7-9-11-15 Legge 580/67 art.4 DPR 502/98)
L'impasto può essere prodotto anche con sfarinati diversi dai
precedenti purché sempre di cereali:
|
riso
orzo |
segale
miglio |
avena |
All'impasto può essere aggiunto qualsiasi ingrediente alimentare
particolare (attenzione alla percentuale di umidità residua!!!).
Pane
(art.4 DPR 502/98)
Nel caso di aggiunta:
- di sostanze grasse (non meno del 3% riferito
alla sostanza secca)
- di malto (non meno del 4% di zuccheri
riduttori espressi in maltosio riferiti alla sostanza secca)
- di zuccheri (non meno del 2% di zuccheri
riduttori riferiti alla sostanza secca)
Sfarinati - Grano tenero
(artt.6-7 Legge 580/67)
E' denominato "farina di grano tenero" il prodotto ottenuto
dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano tenero liberato dalle sostanze
organiche e dalle impurità:
tipo e denominazione |
umidità
max % |
ceneri
max % s.s. |
cellulosa
max % s.s. |
glutine
secco min. % s.s. |
Farina
tipo 00 |
14,50* |
0,50 |
// |
7 |
Farina
tipo 0 |
14,50* |
0,65 |
0,20 |
9 |
Farina
tipo 1 |
14,50* |
0,80 |
0,30 |
10 |
La farina tipo 00 può essere prodotta anche sotto forma di sfarinato
granulare (granito).
E' ammessa la produzione di farina avente umidità pari al 15,50%
purché sia ciò sia indicato in etichetta.
Sfarinati Grano tenero
(artt.6-7 Legge 580/67)
E' consentita la produzione di farina denominata "farina
integrale":
umidità
massima |
ceneri
minimo |
ceneri
massimo |
cellulosa
massimo |
glutine
minimo secco |
14,50% |
01,40%s.s. |
01,60%s.s. |
01,60%s.s. |
10%s.s. |
e di "farina tipo 2" purché ottenuta da miscela dei prodotti
della macinazione del grano tenero:
umidità massima |
ceneri massimo |
cellulosa massimo |
glutine minimo secco |
14,50% |
0,95%s.s. |
0,50%s.s. |
10%s.s. |
Sono tollerate farine con tenore di umidità sino al 15,50% purché
ciò risulti dall'etichettatura.
TORNA A DEFINIZIONI
Sfarinati Grano duro
(artt.8-9 Legge 580/67)
Gli sfarinati di grano duro destinati al commercio possono essere
prodotti soltanto nei tipi e con le seguenti caratteristiche:
tipo e denominazione |
umidità
max % |
ceneri
min - max. |
cellulosa
min - max |
sostanze
azotate (Nx5,70) |
Semola |
14,50* |
0,70 |
0,85 |
0,20 |
0,45 |
10,50 |
Semolato |
14,50* |
0,90 |
1,20 |
--- |
0,85 |
11,50 |
E' ammessa la produzione di farina avente umidità pari al 15,50%
purché in etichetta sia recata la dizione "SOLO PER PANIFICAZIONE".
Sfarinati Grano duro
(artt.8-9 Legge 580/67)
E' consentita la produzione di Semola e Semolato rimacinati.
E' consentita la produzione di farina di grano duro ad uso esclusivo
della panificazione avente queste caratteristiche:
tipo e denominazione |
umidità
max % |
ceneri
min - max. |
cellulosa
min - max |
sostanze
azotate (Nx5,70) |
Semola |
14,50 |
1,35 |
1,60 |
--- |
1 |
11,50 |
Sul sacchetto di farina deve essere riportata la dicitura
"SOLO PER PANIFICAZIONE".
TORNA
A DEFINIZIONI
Sfarinati Miscele
(artt.16-17-21 Legge 580/67)
E' consentito miscelare:
- farina di grano con farina di cereale diverso dal grano
- farina integrale con farina di cereale diverso dal grano
- farine di cereali diversi dal grano tra loro
E' vietato miscelare:
- farina integrale con farina di grano tenero o duro
Pane
(art.16 Legge 580/67 art.5 DPR 502/98)
Il contenuto in acqua del pane a cottura completa:
pezzatura |
umidità
max |
umidità
max se con ingredienti di cui art.4 o sfarinati diversi da quelli di grano o miscelati con
questi ultimi |
fino
a 70 g |
29% |
31,9% |
da
100 g a 250 g |
31% |
34,1% |
da
300 g a 500 g |
34% |
37,4% |
da
600 g a 1000 g |
38% |
41,8% |
oltre
1000 g |
40% |
44,0% |
pane
di segale |
44% |
44% |
Il contenuto in ceneri
deve essere corrispondente a quello delle farine impiegate (tollerato un aumento dello
0,05%).
Grissini
(art.6 DPR 502/98)
E' denominato grissino il pane a forma di bastoncino ottenuto dalla
cottura di una pasta lievitata preparata con:
- gli sfarinati di frumento utilizzabili nella panificazione
- acqua
- lievito
- con o senza sale alimentare
L'impasto può essere preparato esclusivamente con sfarinati:
- di grano tenero
- di grano duro (semola/semolato)
- o con farina integrale
Possono essere aggiunte le sostanze e gli altri ingredienti ammessi per
il pane.
Etichettatura
(artt.3-16 D.Lgs. 109/92)
Vendita di prodotti sfusi
I prodotti alimentari non preconfezionati devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono ovvero nei
comparti in cui sono esposti.
Il cartello deve indicare:
- la denominazione di vendita
- l'elenco degli ingredienti
(in ordine di peso
decrescente al momento della loro utilizzazione)
la data di scadenza per la pasta fresca e per i prodotti molto deperibili
Etichettatura
(art.17 Legge 580/67)
Sfarinato
impiegato |
Denominazione |
grano
tenero tipo 00 |
pane
di tipo 00 |
grano
tenero tipo 0 |
pane
di tipo 0 |
grano
tenero tipo 1 |
pane
di tipo 1 |
grano
tenero tipo 2 |
pane
di tipo 2 |
grano integrale |
pane
di tipo integrale |
semola
di grano duro |
pane
di semola |
semolato
di grano duro |
pane
di semolato |
rimacine
di semola |
pane
di semola rimacinata |
rimacine
di semolato |
pane
di semolato rimacinato |
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A DEFINIZIONI
Etichettatura
(art.21 Legge 580/67 - artt.2-4 DPR 502/98 - art.8 D.Lgs. 109/92)
Il pane ottenuto dalla
miscelazione di diversi tipi di sfarinati è denominato PANE AL
seguito dal nome dello sfarinato caratterizzante utilizzato.
La denominazione di vendita del pane in cui sono impiegati oltre a quelli previsti dall'art. 14 della legge
580/67 e dell'art.3 del DPR 502/98 ingredienti ulteriori deve essere COMPLETATA DALLA MENZIONE
DELL'INGREDIENTE utilizzato (PANE CON
) e,
nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.
Per gli ingredienti
caratterizzanti occorre riportare la quantità minima o massima (a seconda dei casi) di utilizzazione degli stessi, espressa
in percentuale.
Etichettatura
(art.44 lett.B Legge n.580/67 - art.18 D.Lgs. n.109/92)
La non corretta etichettatura è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria:
- da £. 1.500.000 a £. 9.000.000 (D.Lgs.n.109/92)
- sino a £.600.000 (per violazioni artt.17-21 Legge n.580/67)
Sono fatte salve ulteriori sanzioni dovute al ricorrere di eventuali
infrazioni penali.
Le etichette attualmente in uso rimangono valide sino al prossimo 14
AGOSTO
Fatturazione e trasporto del
pane
Operazione |
Emissione
documento fiscale |
Emissione
documento di trasporto |
cessione di pane da
negozio aperto al pubblico |
obbligo di scontrino
fiscale |
non previsto |
cessione di pane con
consegna a domicilio a cliente privato |
obbligo di scontrino
fiscale che accompagni il prodotto ceduto |
non previsto |
cessione di pane dal
laboratorio ad altra impresa (rivendita, ristorante, ecc.) |
obbligo di emissione di
fattura (può essere emessa "fattura differita" entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di consegna del pane se lo stesso è stato consegnato al cliente
accompagnato da idoneo documento di trasporto D.D.T.) |
obbligo di emissione di
Documento di Trasporto (D.D.T.) nel caso la fattura non venga consegnata entro le ore
24.00 del giorno di consegna del pane |
cessione di pane in
presenza di contratto di somministrazione |
obbligo di emissione di
fattura al momento del pagamento del corrispettivo pattuito |
non previsto |
Solo in occasione della prima fornitura deve essere
consegnato l'elenco degli ingredienti per ogni tipo di pane (analogamente in occasione di
ogni variazione nella composizione degli stessi).
TORNA A DEFINIZIONI
Aliquota IVA 4%
(Circolare MINFINANZE 39/E 17 febbraio 1999)
Pane con
sfarinati di grano, acqua, lievito, con o senza aggiunta di sale |
Pane con
sfarinati di avena, mais, miglio, orzo, riso, segale |
Pane integrale |
Pane di semola (o
rimacine di) |
Pane di semolato
(o rimacine di) |
Pane con latte,
polvere di latte |
Pane con mosto
d'uva, zibibbo, uva passa, fichi, olive |
Pane con anice,
origano, cumino, sesamo, zucca, semi di lino |
Pane con burro,
strutto, olio d'oliva (escluso olio di sansa d'oliva rettificato) |
Pane con malto |
Pasta fresca
(anche se all'uovo) |
Crackers |
Fette biscottate |
Grissini con
farina di grano tenero tipo 00 o tipo 0 |
Grissini con
farina di grano tenero tipo 00 o tipo 0 e latte, uva passa, fichi, olive, anice, origano,
cumino, sesamo, semi di zucca, semi di lino, burro strutto, olio d'oliva |
TORNA
A DEFINIZIONI
Aliquota IVA 10%
(Circolare MINFINANZE 39/E 17 febbraio 1999)
Pane con zuccheri |
Pane con miele |
Pane con uova |
Pane con
formaggio |
Pane con altri
ingredienti diversi da quelli indicati nella tabella precedente |
Panetteria fine
("mignon" panini da rinfresco, ecc.) |
Grissini con
farina di grano tenero di tipo 1 o di tipo 2, grano duro, integrale |
Grissini con
zuccheri, miele, uova o formaggio |
Grissini con
altri ingredienti diversi da quelli indicati nella tabella precedente |
Pizza |
Prodotti da forno
(anche miscele di farina integrale e bianca, di grano duro e grano tenero) |
Gnocchi |
TORNA
A DEFINIZIONI
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