Nuove Norme in Materia di Lavorazione

e Commercio del Pane


Dpr. del 30 Novembre1998  n° 502

Le Modifiche alla Legge del 4 Luglio 1967, n° 580


 

Associazione Panificatori, Panificatori-Pasticcieri

Della provincia di Brescia

HOMEPAGE


 Definizioni:

 


 

(art.14 Legge 580/67 – art.3 DPR 502/98)

 

 

E' il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con:

  • sfarinati di grano (farina di grano tenero, farina di grano duro – semola/semolato – farina integrale)
  • acqua
  • lievito
  • con o senza aggiunta di sale comune (cloruro sodico)

cui è possibile aggiungere…

 

 

 

 

Pane

(art.14 Legge 580/67 – art.3 DPR 502/98)

 

  • farine di cereali maltati
  • estratti di malto (meno del 4% di zuccheri riduttori espressi in maltosio riferiti alla sostanza secca)
  • alfa e beta amilasi ed altri enzimi naturalmente presenti negli sfarinati utilizzati
  • paste acide essiccate (solo con gli ingredienti di cui agli artt.14 e 21 Legge 580/67)
  • farine pregelatinizzate di frumento
  • glutine
  • amidi alimentari
  • zuccheri (meno del 2% di zuccheri riduttori riferito alla sostanza secca)

 

 

 

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Ingredienti previsti dagli artt.14-21 Legge 580/67

 

art.14

art.21

sfarinati di grano (tenero, duro, integrale) farina di avena
acqua farina di mais
lievito farina di miglio
sale comune (cloruro sodico) farina di orzo
  farina di riso
  farina di segale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pane

(artt.7-9-11-15 Legge 580/67 – art.4 DPR 502/98)

 

L'impasto può essere prodotto anche con sfarinati diversi dai precedenti purché sempre di cereali:

  • frumento
  • mais

riso

orzo

segale

miglio

avena

 

 

 

All'impasto può essere aggiunto qualsiasi ingrediente alimentare particolare (attenzione alla percentuale di umidità residua!!!).

 

 

 

 

Pane

(art.4 DPR 502/98)

 

 

Nel caso di aggiunta:

  • di sostanze grasse (non meno del 3% riferito alla sostanza secca)
  • di malto (non meno del 4% di zuccheri riduttori espressi in maltosio riferiti alla sostanza secca)
  • di zuccheri (non meno del 2% di zuccheri riduttori riferiti alla sostanza secca)

 

 

 

Sfarinati - Grano tenero

(artt.6-7 Legge 580/67)

 

E' denominato "farina di grano tenero" il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano tenero liberato dalle sostanze organiche e dalle impurità:

tipo e denominazione

umidità

max %

ceneri

max % s.s.

cellulosa

max % s.s.

glutine secco min. % s.s.

Farina tipo 00

14,50*

0,50

//

7

Farina tipo 0

14,50*

0,65

0,20

9

Farina tipo 1

14,50*

0,80

0,30

10

 

 

La farina tipo 00 può essere prodotta anche sotto forma di sfarinato granulare (granito).

E' ammessa la produzione di farina avente umidità pari al 15,50% purché sia ciò sia indicato in etichetta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfarinati – Grano tenero

(artt.6-7 Legge 580/67)

 

E' consentita la produzione di farina denominata "farina integrale":

umidità massima

ceneri minimo

ceneri massimo

cellulosa massimo

glutine minimo secco

14,50%

01,40%s.s.

01,60%s.s.

01,60%s.s.

10%s.s.

 

 

e di "farina tipo 2" purché ottenuta da miscela dei prodotti della macinazione del grano tenero:

umidità massima

ceneri massimo

cellulosa massimo

glutine minimo secco

14,50%

0,95%s.s.

0,50%s.s.

10%s.s.

 

 

Sono tollerate farine con tenore di umidità sino al 15,50% purché ciò risulti dall'etichettatura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Sfarinati – Grano duro

(artt.8-9 Legge 580/67)

 

Gli sfarinati di grano duro destinati al commercio possono essere prodotti soltanto nei tipi e con le seguenti caratteristiche:

 

tipo e denominazione

umidità

max %

ceneri

min - max.

cellulosa

min - max

sostanze azotate (Nx5,70)

Semola

14,50*

0,70

0,85

0,20

0,45

10,50

Semolato

14,50*

0,90

1,20

---

0,85

11,50

 

 

E' ammessa la produzione di farina avente umidità pari al 15,50% purché in etichetta sia recata la dizione "SOLO PER PANIFICAZIONE".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfarinati – Grano duro

(artt.8-9 Legge 580/67)

 

E' consentita la produzione di Semola e Semolato rimacinati.

 

E' consentita la produzione di farina di grano duro ad uso esclusivo della panificazione avente queste caratteristiche:

tipo e denominazione

umidità

max %

ceneri

min - max.

cellulosa

min - max

sostanze azotate (Nx5,70)

Semola

14,50

1,35

1,60

---

1

11,50

 

 

Sul sacchetto di farina deve essere riportata la dicitura

"SOLO PER PANIFICAZIONE".

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Sfarinati – Miscele

(artt.16-17-21 Legge 580/67)

 

E' consentito miscelare:

  • farina di grano con farina di cereale diverso dal grano
  • farina integrale con farina di cereale diverso dal grano
  • farine di cereali diversi dal grano tra loro

 

E' vietato miscelare:

  • farina integrale con farina di grano tenero o duro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pane

(art.16 Legge 580/67 – art.5 DPR 502/98)

 

Il contenuto in acqua del pane a cottura completa:

pezzatura

umidità max

umidità max se con ingredienti di cui art.4 o sfarinati diversi da quelli di grano o miscelati con questi ultimi

fino a 70 g

29%

31,9%

da 100 g a 250 g

31%

34,1%

da 300 g a 500 g

34%

37,4%

da 600 g a 1000 g

38%

41,8%

oltre 1000 g

40%

44,0%

pane di segale

44%

44%

 

 

Il contenuto in ceneri deve essere corrispondente a quello delle farine impiegate (tollerato un aumento dello 0,05%).

 

 

 

Grissini

(art.6 DPR 502/98)

 

E' denominato grissino il pane a forma di bastoncino ottenuto dalla cottura di una pasta lievitata preparata con:

  • gli sfarinati di frumento utilizzabili nella panificazione
  • acqua
  • lievito
  • con o senza sale alimentare

 

L'impasto può essere preparato esclusivamente con sfarinati:

  • di grano tenero
  • di grano duro (semola/semolato)
  • o con farina integrale

 

Possono essere aggiunte le sostanze e gli altri ingredienti ammessi per il pane.

 

 

Etichettatura

(artt.3-16 D.Lgs. 109/92)

 

Vendita di prodotti sfusi

 

I prodotti alimentari non preconfezionati devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono ovvero nei comparti in cui sono esposti.

 

Il cartello deve indicare:

  • la denominazione di vendita
  • l'elenco degli ingredienti (in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione)
  • la data di scadenza per la pasta fresca e per i prodotti molto deperibili

 

 

 

 

Etichettatura

(art.17 Legge 580/67)

 

Sfarinato impiegato

Denominazione

grano tenero tipo 00

pane di tipo 00

grano tenero tipo 0

pane di tipo 0

grano tenero tipo 1

pane di tipo 1

grano tenero tipo 2

pane di tipo 2

grano integrale

pane di tipo integrale

semola di grano duro

pane di semola

semolato di grano duro

pane di semolato

rimacine di semola

pane di semola rimacinata

rimacine di semolato

pane di semolato rimacinato

 

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Etichettatura

(art.21 Legge 580/67 - artt.2-4 DPR 502/98 - art.8 D.Lgs. 109/92)

 

Il pane ottenuto dalla miscelazione di diversi tipi di sfarinati è denominato PANE AL… seguito dal nome dello sfarinato caratterizzante utilizzato.

 

La denominazione di vendita del pane in cui sono impiegati oltre a quelli previsti dall'art. 14 della legge 580/67 e dell'art.3 del DPR 502/98 ingredienti ulteriori deve essere COMPLETATA DALLA MENZIONE DELL'INGREDIENTE utilizzato (PANE CON…) e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.

 

Per gli ingredienti caratterizzanti occorre riportare la quantità minima o massima (a seconda dei casi) di utilizzazione degli stessi, espressa in percentuale.

 

 

Etichettatura

(art.44 lett.B Legge n.580/67 - art.18 D.Lgs. n.109/92)

 

La non corretta etichettatura è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria:

  • da £. 1.500.000 a £. 9.000.000 (D.Lgs.n.109/92)
  • sino a £.600.000 (per violazioni artt.17-21 Legge n.580/67)

 

Sono fatte salve ulteriori sanzioni dovute al ricorrere di eventuali infrazioni penali.

 

Le etichette attualmente in uso rimangono valide sino al prossimo 14 AGOSTO

 

 

 

Fatturazione e trasporto del pane

 

Operazione

Emissione documento fiscale

Emissione documento di trasporto

cessione di pane da negozio aperto al pubblico obbligo di scontrino fiscale non previsto
cessione di pane con consegna a domicilio a cliente privato obbligo di scontrino fiscale che accompagni il prodotto ceduto non previsto
cessione di pane dal laboratorio ad altra impresa (rivendita, ristorante, ecc.) obbligo di emissione di fattura (può essere emessa "fattura differita" entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna del pane se lo stesso è stato consegnato al cliente accompagnato da idoneo documento di trasporto – D.D.T.) obbligo di emissione di Documento di Trasporto (D.D.T.) nel caso la fattura non venga consegnata entro le ore 24.00 del giorno di consegna del pane
cessione di pane in presenza di contratto di somministrazione obbligo di emissione di fattura al momento del pagamento del corrispettivo pattuito non previsto

 

 

 

Solo in occasione della prima fornitura deve essere consegnato l'elenco degli ingredienti per ogni tipo di pane (analogamente in occasione di ogni variazione nella composizione degli stessi).

 

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Aliquota IVA 4%

(Circolare MINFINANZE 39/E 17 febbraio 1999)

 

Pane con sfarinati di grano, acqua, lievito, con o senza aggiunta di sale

Pane con sfarinati di avena, mais, miglio, orzo, riso, segale

Pane integrale

Pane di semola (o rimacine di)

Pane di semolato (o rimacine di)

Pane con latte, polvere di latte

Pane con mosto d'uva, zibibbo, uva passa, fichi, olive

Pane con anice, origano, cumino, sesamo, zucca, semi di lino

Pane con burro, strutto, olio d'oliva (escluso olio di sansa d'oliva rettificato)

Pane con malto

Pasta fresca (anche se all'uovo)

Crackers

Fette biscottate

Grissini con farina di grano tenero tipo 00 o tipo 0

Grissini con farina di grano tenero tipo 00 o tipo 0 e latte, uva passa, fichi, olive, anice, origano, cumino, sesamo, semi di zucca, semi di lino, burro strutto, olio d'oliva

 

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Aliquota IVA 10%

(Circolare MINFINANZE 39/E 17 febbraio 1999)

 

Pane con zuccheri

Pane con miele

Pane con uova

Pane con formaggio

Pane con altri ingredienti diversi da quelli indicati nella tabella precedente

Panetteria fine ("mignon" – panini da rinfresco, ecc.)

Grissini con farina di grano tenero di tipo 1 o di tipo 2, grano duro, integrale

Grissini con zuccheri, miele, uova o formaggio

Grissini con altri ingredienti diversi da quelli indicati nella tabella precedente

Pizza

Prodotti da forno (anche miscele di farina integrale e bianca, di grano duro e grano tenero)

Gnocchi

 

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